Descrizione
Il Comune ha previsto l'applicazione di aliquote agevolate nel caso in cui si disponga di un immobile inagibile o inabitabile.
L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Alla condizione di degrado di un immobile può porsi rimedio unicamente mediante interventi di ristrutturazione (o di demolizione) e mai con interventi di manutenzione.
Per l'intero periodo di durata dei lavori (inizio - fine lavori), l'imposta deve essere versata sul valore commerciale dell'area su cui sorge il fabbricato (Decreto legislativo 30/12/1992, n.504, art.5 com. 6).