Descrizione
La normativa paesaggistica della Regione Lombardia (Parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale) prevede che i progetti che modificano lo stato dei luoghi e l’esteriore aspetto degli edifici siano sottoposti a valutazione paesaggistica, applicando i criteri e gli indirizzi dettati dalla Deliberazione della Giunta regionale 08/11/2002, n. 7/11045. Il progettista deve determinare l'entità dell'impatto paesistico che può risultare inferiore o superiore alla soglia di rilevanza e alla soglia di tolleranza.
- se l’impatto del progetto non supera la soglia di rilevanza è automaticamente accettabile sotto il profilo paesaggistico
- se l’impatto del progetto supera la soglia di rilevanza è sottoposto a giudizio di impatto paesistico i procedimenti edilizi devono quindi essere corredati da relazione paesistica.
Il proprietario dell'immobile o chi ha titolo alla presentazione del procedimento edilizio può chiedere il rilascio di giudizio di impatto paesistico relativamente alle opere da realizzare. Il giudizio di impatto paesistico può essere positivo, neutro o negativoed è espresso dall'Amministrazione, che può avvalersi anche del parere della commissione del paesaggio.
Nel caso in cui l’esame di impatto paesistico sia da effettuare su un’istanza di permesso di costruire o SCIA, il procedimento di giudizio paesistico è da intendersi endoprocedimento del titolo edilizio. La documentazione tecnica da allegare all’istanza di permesso o alla SCIA è quella indicata nella presente sezione.